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Il matrimonio
è come un contratto ma non è un contratto: esso, infatti, pur rappresentando l’incontro di due dichiarazioni di volontà non costituisce fra le parti un rapporto patrimoniale. In Italia il matrimonio può essere civile o cattolico, a seconda che sia celebrato davanti all’ufficiale di stato civile o al sacerdote: nel primo caso l’atto di matrimonio è regolato dal codice civile, nel secondo caso dal codice di diritto canonico; tuttavia a prescindere dal luogo di celebrazione il rapporto è regolato dal codice civile, in quanto i diritti e i doveri dei coniugi sono sempre gli stessi. La celebrazione del matrimonio può essere preceduta dalla Promessa di Matrimonio. Essa può essere reciproca o unilaterale e non è vincolante quindi non obbliga a eseguire un’eventuale prestazione (es. una penale di denaro) nel caso d’inadempimento (art. 79 c.c.). Questo significa che il matrimonio resta fino all’ultimo momento un atto libero. Tuttavia la Promessa reciproca non è del tutto irrilevante: il promittente può, infatti, entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio, domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa stessa e dunque nella presupposizione del futuro matrimonio (art.80 c.c.). Tra i doni che possono essere restituito, si possono citare ad esempio le fotografie che si scambiano i fidanzati. Inoltre, in caso di reciproca promessa di matrimonio, fatta con atto scritto o risultante da pubblicazioni matrimoniali, il promittente, che senza giusto motivo risulta inadempiente è tenuto a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte con la promessa, come le spese e le obbligazioni assunte per l’abito nuziale, la stampa delle partecipazioni, gli acconti dati ai fornitori per fiori, bomboniere, ricevimento e quant’altro (art.81 c.c.). Intorno alla Celebrazione del matrimonio ruotano delle formalità particolari; innanzitutto essa è preceduta dalle Pubblicazioni. Queste vengono effettuate dall’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi su richiesta degli sposi, o di un loro speciale incaricato; l’ufficiale con un foglio affisso all’ingresso del comune e spesso ormai anche sul sito internet del comune, dà in questo modo notizia del matrimonio. L’atto di Pubblicazione deve rimanere affisso per almeno otto giorni comprendenti due domeniche successive e il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi quattro giorni dalla pubblicazione (art.93 ss). Ma a cosa serve la Pubblicazione? La pubblicazione ha dunque la funzione di consentire a chi sia a conoscenza d’impedimenti al matrimonio di farli valere prima della celebrazione. Non tutti sanno che in ogni caso il matrimonio è valido anche senza pubblicazione, l’omissione comporta però una considerevole sanzione amministrativa a carico dell’ufficiale e degli sposi. La celebrazione del matrimonio civile per essere valida deve avvenire dinanzi all’ufficiale dello stato civile: dopo che l’ufficiale, alla presenza di due testimoni, ha letto gli art. 143, 144 e 147 del c.c. e riceve la dichiarazione con la quale ciascuna parte dice di voler prendere l’altra rispettivamente come marito e moglie, dichiara che esse sono unite in matrimonio, redigendo immediatamente l’atto di celebrazione del matrimonio (art. 107c.c.). Questo momento è tuttavia dotato di una particolarità: se fra il “sì” delle parti e le parole dell’ufficiale di stato civile “vi unisco in matrimonio”, una delle parti si pente del consenso appena dato, può ancora revocarlo; questo vale anche nel remoto caso in cui una delle parti morisse improvvisamente in quel breve intervallo. Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio cattolico, quindi in chiesa, esso diventa efficace per lo Stato con la sua trascrizione nei registri dello stato civile; il sacerdote avrà dunque il compito di redigere in doppio originale l’atto di matrimonio e poi  trasmetterne uno all’ufficiale dello stato civile.
Esistono per legge delle Condizioni per contrarre matrimonio:

  • Condizioni per la validità del matrimonio: maggiore età (il sedicenne può contrarre matrimonio per motivi gravi), sanità mentale (non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente né chi si trovi in stato di naturale incapacità di intendere o di volere), libertà di stato (non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio civile), assenza di rapporti di parentela, affinità e adozione. La mancanza di queste condizioni comporta la nullità del matrimonio.
  • Condizioni per la regolarità del matrimonio: presenza delle pubblicazioni, l’insussistenza del divieto temporaneo di nuove nozze (lutto vedovile che dura trecento giorni). La mancanza di una di queste condizioni non determina la nullità del matrimonio bensì la sua irregolarità, viene quindi imposto all’ufficiale di stato civile di non celebrarlo.